Industria 4.0: proroga consegna per i beni prenotati nel 2022

Si ricorda che con il Decreto Milleproroghe  è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti ordinari e quelli 4.0 (allegato A), prenotati con acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022.

Prevista, inoltre, anche la proroga al 30 novembre 2023 per completare gli investimenti nei beni materiali e immateriali “ordinari” con prenotazione (20%) entro il 2022, per i quali è prevista la percentuale del 6% con un tetto di spesa di 2 milioni (materiali) e di 1 milione (immateriali).

Il credito d’imposta sugli investimenti in beni ordinari scompare dal 2023.

Nessuna proroga, invece, per gli investimenti in software 4.0 prenotati nel 2022 con aliquota maggiorata al 50%, per i quali il termine ultimo di consegna resta il 30 giugno 2023.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha ulteriormente modificato la normativa relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex ipermmortamento), confermando le aliquote al 40% per l’anno 2022 per tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Dal 2023 al 2025 l’agevolazione è stabile ma con aliquote ulteriormente ridotte al 20%.

Di seguito una tabella di sintesi:

Tipologia di investimentoPeriodo investimentoAliquota C.I. e tetto di spesaQuote annuali costantiDecorrenza fruizione
Beni materiali 4.0 (Allegato A)Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
 
(o 30 novembre 2023 con acconto 20%)
·       40% fino a 2,5 milioni
·       20% da 2,5 a 10 milioni
10% da oltre 20 milioni
3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni materiali 4.0 (Allegato A)Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025
 
(o 30 giugno 2026 con acconto 20%)
·       20% fino a 2,5 milioni
·       10% da 2,5 a 10 milioni
5% da oltre 20 milioni
3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni immateriali 4.0 (Allegato B)Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
 
(o 30 giugno 2023 con acconto 20%)
50% fino a 1 milione3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni immateriali 4.0 (Allegato B)Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
 
(o 30 giugno 2024 con acconto 20%)
20% fino a 1 milione3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni immateriali 4.0 (Allegato B)Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
 
(o 30 giugno 2025 con acconto 20%)
15% fino a 1 milione3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni immateriali 4.0 (Allegato B)Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
 
(o 30 giugno 2026 con acconto 20%)
10% fino a 1 milione3anno avvenuta interconnessione del bene
Beni materiali “ordinari”Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
 
(o 30 novembre 2023 con acconto 20%)
6% fino a 2 milioni3anno entrata in funzione del bene
Beni immateriali “ordinari”Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
 
(o 30 giugno 2023 con acconto 20%)
6% fino a 1 milione3anno entrata in funzione del bene

È necessaria l’indicazione in fattura dei riferimenti di legge: “Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021”.

Il soddisfacimento dei requisiti deve essere attestato:
• per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro, da una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale – che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
• per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 300.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (autocertificazione).
I documenti vanno prodotti con data certa entro il periodo d’imposta in cui ha inizio l’interconnessione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq in data 5 giugno 2023, fornendo chiarimenti in merito alla corretta compilazione del rigo RU130 del Modello Redditi 2023, relativo agli investimenti beni strumentali 4.0. Nel suddetto rigo vanno indicati esclusivamente gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022, diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente (Modello Redditi 2022 redditi 2021).

Per evitare che gli investimenti vengano dichiarati due volte (sia nel modello Redditi 2022 che nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta Industria 4.0, il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
In merito all’ utilizzo del credito in compensazione, in occasione di Telefisco 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.

Pertanto, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Esempio:
• credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023;
• nel 2021, l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi;
• l’eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350).

Inoltre, nella circolare 9/E si chiarisce che la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle iqdichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo
anno.

Per investimenti fatti nel 2022 i codici da utilizzare sono:

• 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
• 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n.178/2020”.
Rileva sempre la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo. Ad esempio, il diritto al credito nasce nel 2022 quando il bene viene consegnato e La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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