A seguito di un quesito formulato dal sindacato UGL in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori in somministrazione, il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, con il quale fornisce i relativi chiarimenti.
Nello specifico il sindacato ha domandato se, per l’esercizio dei citati diritti, ai lavoratori in somministrazione debba applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione oppure quello dell’utilizzatore.
Nel fornire la propria risposta, il Ministero richiama in primo luogo la particolare struttura trilaterale della somministrazione di lavoro, nella quale datore di lavoro formale è l’Agenzia per il lavoro, mentre l’impresa utilizzatrice è quella che fruisce concretamente delle prestazioni di lavoro e che esercita il potere direttivo e di controllo sul lavoratore.
Alla luce di tale particolare ripartizione dei poteri, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro; tuttavia, per il periodo della missione, e per tutto quanto non disposto dal citato CCNL, la disciplina applicabile al lavoratore dovrà necessariamente essere integrata con le disposizioni di cui al CCNL dell’utilizzatore, al fine di rispettare il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
Secondo il Ministero, pertanto, il medesimo principio dovrà essere applicato per il riconoscimento dei diritti sindacali dei lavoratori, facendo riferimento quindi, in primo luogo al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione (e quindi allo Statuto dei Lavoratori) e, in seconda istanza, al contesto lavorativo nel quale il lavoratore si trova a operare, e quindi ai diritti sindacali riconosciuti dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.
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