Sul tema della certificazione della Parità di Genere e Nuovo Codice dei Contratti Pubblici A.P.I. presenta un articolo delle Avvocate Elena Felici e Alessia Placchi, Studio LCA.
“Con il D.lgs. 36/2023 è entrato in vigore dal 1 aprile 2023, con effetti dal 1 luglio 2023, il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che sostituendo e abrogando il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha apportato modifiche anche agli aspetti che riguardano la parità di genere e il possesso della relativa certificazione.
Dopo un lungo dibattito, il nuovo codice ha mantenuto il regime delle premialità connesse alla certificazione di parità di genere, modificandone però la portata.
In particolare, con specifico riferimento alla certificazione:
L’ Art. 106, comma 8 (che ha sostituito la previsione prima contenuta nell’art. 93 comma 7 del Codice), prevede che “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13”. La certificazione di parità di genere di cui alla PdR 125:2022 è al momento elencata tra le certificazioni di cui all’Allegato II.13, che danno diritto a tale beneficio. Peraltro, è previsto che tale allegato venga sostituito (o meglio ‘abrogato’) da un provvedimento di prossima emanazione, e occorrerà pertanto tenerlo presente al momento della predisposizione dei documenti di gara.
L’ Art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 (che ha sostituito la previsione prima contenuta nell’art. 95 comma 3 del Codice), dispone che “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio di aggiudicazione da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.
Purtroppo la formulazione non è chiara e lascia parecchi dubbi interpretativi: è sparito il riferimento specifico al possesso della certificazione, mentre si fa riferimento soltanto al possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del cod. pari opportunità. Si tratta di una scelta che a nostro avviso lascia troppo spazio all’interpretazione e ampi margini di discrezionalità, fattori che -in mancanza di linee guida e di una chiara presa di posizione- possono essere fonte di contenzioso oltre che di oneri, anche a carico della P.A alla quale la norma, così com’è demanda di verificare con (i propri) adeguati mezzi l’attendibilità delle autocertificazioni”.
Articolo a cura delle Avvocate Elena Felici e Alessia Placchi, Studio LCA
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