La legge di Bilancio 2023 ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 30per cento all’80per cento della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.
Con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, l’Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.
Si ricorda che la nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, conseguentemente, sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Inoltre, la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione, infatti, si dispone l’elevazione dell’indennità all’80 per cento (invece del 30 per cento) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80 per cento della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Infine, il mese indennizzato all’80per cento della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi
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