Tax Credit Energia 2022: remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023, ha comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas, maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile 2022.


Con la recente Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene nel caso in cui il contribuente, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo e quarto trimestre 2022, non ha inviato, per mera dimenticanza, la comunicazione dell’importo a credito maturato nell’esercizio.
In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ritiene il beneficio non è precluso a condizione che i beneficiari:
• abbiano i requisiti sostanziali richieste dalle norme di riferimento;
• effettuino la comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2022;
• versino contestualmente una sanzione pari ad euro 250 tramite modello F24 ELIDE, il codice tributo 8114 e con indicazione indicando nel campo “tipo” la lettera “R” e nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA” (art. 11 c. 1 D. 471/97).

Si ricorda che la comunicazione riguarda i seguenti crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:
• crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
• crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
• crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
• I soggetti che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare la comunicazione, contestualmente versare la sanzione ed infine trasmettere la comunicazione corretta.
La comunicazione va presentare esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario, o tramite soggetto incaricato alla trasmissione e che, successivamente, verrà rilasciata una ricevuta disponibile anche nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto (con le relative motivazioni).
La remissione in bonis non potrà essere effettuata oltre il 30 settembre 2023, e comunque sempre prima dell’utilizzo in compensazione del credito, tramite modello F24, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2023, unicamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che in sede di trasmissione del modello F24, verificherà gli utilizzi, e in caso di superamento dell’utilizzo rispetto a quanto comunicato (anche rispetto alle precedenti fruizioni) scarterà il modello.


Cliccare qui per accedere al software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 da inviare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet (percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”).

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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