L’Inps, con il messaggio n. 4178/2023, fornisce alcuni chiarimenti in caso di disconoscimento dell’agevolazione giovani (Under 30 o Under 36) qualora l’Istituto venga a conoscenza che un precedente a rapporto di lavoro era stato successivamente riqualificato.
L’Istituto chiarisce che la restituzione della decontribuzione fruita in caso di assunzione di giovane under 30 o under 36 opera solo nel caso in cui l’attuale datore di lavoro sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Al contrario, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
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