Il nuovo art.7, comma 1, lett. d), n. 3, L. 111/2023 (Legge delega di riforma del sistema fiscale) supera di fatto, l’articolo 1 D.P.R. 100/1998 che permetteva l’esercizio del diritto alla detrazione nella liquidazione periodica in relazione alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, a eccezione dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In sostanza, con la modifica introdotta dal decreto fiscale, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione periodica del mese di dicembre anche per le fatture che riportano la data di detto mese, ma ricevute dal cessionario o committente entro il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno successivo.
La “discriminazione” precedente, che determinava un pregiudizio finanziario per quelle fatture datate negli ultimi giorni dell’anno, ma che sono ricevute (per tempi tecnici dettati dallo SDI) solamente nei primi giorni dell’anno successivo, viene dunque superata non prevedendo più una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle a cavallo, ma viene solo indicato il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta).
Quindi, in base alla nuova norma, per le fatture datate dicembre, ma ricevute entro il 15 gennaio dell’anno successivo, il committente potrà decidere di esercitare il diritto alla detrazione alternativamente:
- già nella liquidazione periodica del mese di dicembre (entro il 16.1 dell’anno successivo);
- in una delle liquidazioni periodiche nel corso del 2024;
- con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2024, quale dichiarazione dell’anno in cui è stato ricevuto il documento di acquisto.
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