Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213, Legge di Bilancio 2024, che ha introdotto diverse modifiche, di seguito le novità di carattere fiscale:
Cuneo Fiscale
Esonero sulla quota dei contributi previdenziali:
- 6% per retribuzioni imponibili non superiori a 2.692 euro mensili.
- 7% per retribuzioni imponibili non superiori a 1.923 euro mensili.
Applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Welfare Aziendale
Tassazione agevolata ridotta dal 10% al 5% per i premi di produttività per il periodo d’imposta 2024.
Lavoratrici Madri
Esonero totale della quota di contribuzione per lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato:
- Madri di tre o più figli fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per il triennio 2024-2026;
- Madri di due figli fino al decimo anno di età del figlio più piccolo, limitatamente al 2024.
Plastic Tax e Sugar Tax
Posticipo dell’efficacia al 1° luglio 2024.
IVA Prodotti Igienici Femminili
Ripristino dell’aliquota IVA al 10% per prodotti igienici femminili, alcuni prodotti per la prima infanzia e pannolini.
IVA su Pellet
Riduzione temporanea dell’aliquota IVA al 10% (anziché 22%) sulla cessione di pellet per gennaio e febbraio 2024.
Rivalutazione Terreni e Partecipazioni
Estensione delle disposizioni sulla rivalutazione al 1° gennaio 2024.
Imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Participation Exemption
Estensione della participation exemption ai soggetti non residenti in Stati membri dell’UE o SEE.
Locazioni Brevi
Aumento dell’aliquota di imposta in forma di cedolare secca dal 21% al 26% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve.
Modifica delle modalità di adempimento per soggetti residenti fuori dall’Unione Europea.
Cessione Immobili Superbonus e Plusvalenze
Plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili con interventi del Superbonus considerate come redditi diversi.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze.
Rimanenze finali
Norme circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
Aggiornamento rendite Superbonus
L’art. 1, ai commi 86 e 87, dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Credito di imposta autotrasporto
Il comma 296, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. Il successivo 297 chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 ed entra in vigore il 31 dicembre 2023 anche Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Di seguito le principali novità:
Nuove Aliquote IRPEF per il 2024 (Artt. 1-3)
Aliquote IRPEF Modificate per il 2024:
- Reddito fino a 28.000 euro: Aliquota 23% (riduzione rispetto al precedente scaglione fino a 15.000 euro, che era del 25%);
- Reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: Aliquota 35%;
- Reddito oltre 50.000 euro: Aliquota 43%.
Detrazioni per Lavoro Dipendente
Innalzamento a 1.955 euro (da 1.880 euro) della detrazione per i redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) per l’anno 2024.
Calcolo degli Acconti IRPEF per il 2024 e 2025
Nel calcolo degli acconti dovuti per l’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume come riferimento l’imposta che si sarebbe determinata senza applicare le nuove disposizioni.
Riduzione delle Detrazioni per Redditi Superiori a 50.000 Euro
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, riduzione di 260 euro nell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. Questa riduzione si applica alle detrazioni per oneri ad aliquota del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie.
Maggiorazione Costo Neoassunti
Maggiorazione del 20% del Costo per Neoassunti.
Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono maggiorare del 20% il costo del personale neoassunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’agevolazione è condizionata al fatto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo sia superiore alla media dei dipendenti occupati nel periodo d’imposta precedente.
Abrogazione ACE
A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, viene abrogata l’Aiuto alla Crescita Economica.
Continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it