Nuovi termini per dichiarazioni e versamenti con il decreto Adempimenti

Il D.Lgs. n. 1/2024  (c.d. “Decreto Adempimenti”), in vigore dal 13 gennaio 2024  mira a semplificare e razionalizzare le procedure relative agli adempimenti e ai versamenti tributari. Ecco alcune delle principali novità che entreranno in vigore per il 2024:

  • Modifica dei termini per le dichiarazioni dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi e l’IRAP dovranno essere inviate telematicamente entro il 30 settembre 2024, anziché entro il 30 novembre come precedentemente previsto. Per le società IRES con un anno fiscale diverso dall’anno solare, la scadenza per la trasmissione sarà entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, invece dell’undicesimo.
  • Nuovi termini per i versamenti. È prevista la possibilità di rateizzare i saldi e i primi acconti con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, indipendentemente dalla titolarità di partita IVA, dovranno effettuare i versamenti delle rate successive alla prima entro il 16 di ogni mese, fino al 16 dicembre.
  • Eliminazione della Certificazione Unica per Forfettari. Si esonera i sostituti d’imposta dal dovere di fornire la certificazione unica per i contribuenti sotto il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio, semplificando gli adempimenti per queste categorie.
  • Riorganizzazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale). Si prevede una revisione degli ISA per renderli più efficaci e utili nel valutare l’affidabilità fiscale delle imprese. Facilitato l’accesso ai programmi informatici necessari per compilare il Modello ISA, rendendo più agevole per i contribuenti fornire i dati richiesti.
  • Semplificazione per alcuni quadri delle dichiarazioni. Relativamente ai crediti di imposta, si stabilisce che non è necessario indicarli se sono utilizzabili esclusivamente per compensazione tramite il modello F24. Restano invece obbligatoria l’ indicazione per gli Aiuti di Stato e per quei crediti di imposta che richiedono un monitoraggio specifico secondo altre disposizioni.
  • Riduzione delle sanzioni amministrative. L’articolo 15 del Decreto prevede una riduzione del 50% delle sanzioni amministrative per certe violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA, rimborsi, e agli obblighi legati alla documentazione, registrazione e identificazione delle operazioni soggette ad IVA. Questo beneficio si applica agli esercenti imprese o professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che adottano esclusivamente modalità di pagamento e incasso tracciabili, eliminando l’obbligo di indicare i dettagli dei conti bancari e postali nei dichiarativi, come precedentemente richiesto.

Nessuna modifica è intervenuta in relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione Iva: che rimane fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e del mod. 770, che rimane fissato al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Queste modifiche sono parte di un più ampio sforzo di semplificazione e modernizzazione del sistema fiscale, mirando a ridurre gli oneri burocratici per i contribuenti e a facilitare la compliance.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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