Le novità del DL 39/24

Il Decreto Legislativo del 29 marzo 2024, numero 39, rappresenta un’evoluzione significativa nel quadro normativo italiano relativo alla gestione dei bonus edilizi. Pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale numero 75 dello stesso giorno, il decreto introduce misure restrittive particolarmente focalizzate sulle modalità di cessione dei crediti e gli sconti in fattura associati ai bonus edilizi.

Uno degli aspetti centrali del decreto riguarda le modifiche apportate all’articolo 2 del precedente D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 in particolare:

  • è stata eliminata la possibilità, precedentemente concessa a specifiche categorie quali IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, OdV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) registrate a livello nazionale e regionale, di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  • sono state revocate le opzioni di cessione del credito e lo sconto in fattura anche per gli immobili colpiti da eventi sismici o meteorologici avvenuti dal 15 settembre 2022 in poi, con stato di emergenza dichiarato, in particolare per quelli situati nella regione Marche.

Nonostante queste restrizioni, il decreto stabilisce che le disposizioni continuino ad applicarsi per le spese sostenute prima della sua entrata in vigore, a patto che:

  • sia stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, per i lavori condominiali, sia stata adottata la delibera assembleare pertinente e presentata la CILA;
  • sia stata inoltrata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per i lavori che comportano demolizione e ricostruzione;
  • i lavori siano già iniziati o, in caso contrario, sia stato firmato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e servizi necessari, con il versamento di un acconto.

Il decreto introduce, inoltre, nuove disposizioni riguardanti la “remissione in bonis”, specificando che questa non si applica agli obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio delle opzioni suddette e le loro cessioni successive.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente, il decreto impone agli interessati l’obbligo di fornire all’ENEA e al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito da Casa Italia una serie di informazioni dettagliate sugli interventi effettuati, inclusi i dati catastali, le spese sostenute e previste, e le percentuali delle detrazioni fiscali applicabili.

Il decreto stabilisce, inoltre, sanzioni per la mancata trasmissione dei dati richiesti e dettaglia le condizioni sotto le quali i crediti da bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione di crediti fiscali, ponendo particolare attenzione alle situazioni debitorie del contribuente verso l’erario.

Queste nuove norme entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024, segnando un punto di svolta nella gestione dei bonus edilizi e nella trasparenza dei dati relativi alle spese agevolabili.

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2024, numero 39, oltre a introdurre misure più stringenti in relazione ai bonus edilizi, segna un passo avanti nel monitoraggio e nella regolamentazione dei crediti d’imposta legati alla Transizione 4.0 e agli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile.

In particolare, le aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), così come in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, e design, devono ora comunicare preventivamente all’autorità fiscale:

  • l’entità totale degli investimenti previsti;
  • la distribuzione stimata del credito d’imposta negli anni;
  • ll piano di utilizzo del credito d’imposta a partire dalla data di efficacia del decreto.

Questa comunicazione, che deve essere effettuata tramite canale telematico, non è più solo una dichiarazione a posteriori, ma diventa una fase anticipatoria cruciale per l’accesso ai benefici fiscali. Al termine degli investimenti, è necessario aggiornare la comunicazione iniziale con i dettagli definitivi degli investimenti realizzati, includendo anche quelli intrapresi a partire dal 1° gennaio 2024 fino al giorno prima dell’entrata in vigore del decreto.

Per standardizzare e facilitare questo processo, le comunicazioni seguiranno il modello definito dal D.Dir. del 6 ottobre 2021, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifiche a tale modello e ulteriori istruzioni sulle modalità e sui termini di invio saranno stabilite tramite un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è tenuto a fornire mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati per il monitoraggio degli investimenti, come stabilito dall’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Questo flusso di informazioni è essenziale per valutare l’impatto e l’efficacia delle politiche di incentivazione fiscale.

La normativa introduce un cambiamento fondamentale nel processo di comunicazione degli investimenti, rendendolo un requisito preventivo e condizionante l’accesso ai benefici fiscali. Questo approccio mira a garantire una maggiore trasparenza e a ottimizzare l’allocazione delle risorse pubbliche.

Altre disposizioni del decreto si concentrano sull’ampliamento dei tempi per il ravvedimento speciale, estendendo fino al 31 maggio 2024 la possibilità di regolarizzare le posizioni fiscali con modalità e condizioni specifiche, anche per quei soggetti che non hanno completato le procedure entro il 30 settembre 2023. Questa flessibilità nelle scadenze offre ai contribuenti una maggiore opportunità di adeguarsi alle normative, contribuendo a una gestione fiscale più equa e sostenibile.

Le misure introdotte dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39, riflettono un impegno verso un sistema fiscale più rigoroso e controllato, sottolineando l’importanza della pianificazione e della trasparenza nelle operazioni di investimento e nelle pratiche fiscali.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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