Modello IVA TR secondo trimestre 2024

Scade il 31 luglio 2024 il termine per la presentazione dell’istanza per chiedere a rimborso, o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2024.

Si ricorda che la norma prevede la possibilità di chiedere a rimborso, o di utilizzare in compensazione orizzontale, il credito IVA maturato per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, laddove l’importo risulti superiore a 2.582,28 euro, e se:

  • si effettuano operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari;
  • si esercitano prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposte con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (comprese le operazioni in reverse charge e split payment);
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA (con esclusione dei canoni di leasing di beni strumentali);
  • si effettuano operazioni attive, nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate riferite alle seguenti attività:
    • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
    • prestazioni di trasporto di beni, compresi i servizi accessori, e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

I contribuenti che rientrano in una delle suddette casistiche potranno richiedere a rimborso o la compensazione esclusivamente per via telematica, mediante l’apposito modello IVA TR tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ossia, Fisconline o Entratel.
Possono beneficare anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Si ricorda che per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
Per prendere visione delle istruzioni per la compilazione cliccare qui.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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