Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, entrato in vigore il 25 settembre 2024, ha introdotto modifiche significative ai limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, tenendo conto dell’inflazione degli ultimi anni. Questi nuovi limiti saranno applicabili a partire dagli esercizi finanziari iniziati il 1° gennaio 2024 o successivamente.
Secondo le modifiche apportate all’art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se non superano, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (precedentemente 4.400.000 euro)
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro)
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
In base alle modifiche all’art. 2435-ter, comma 1, del Codice Civile, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma micro se non superano, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro)
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro)
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
Con l’adeguamento delle soglie, è previsto anche l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società che non superano i nuovi limiti. Le nuove soglie entreranno in vigore con effetto dagli esercizi iniziati il 1° gennaio 2024.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

