Decreto correttivo al concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182, introduce diverse novità rilevanti per la gestione fiscale e per il concordato preventivo biennale (CPB).

Di seguito le novità più rilevanti.

  • Proroga della rottamazione-quater

La scadenza del pagamento della rata della rottamazione-quater è stata prorogata dal 31 luglio 2024 al 15 settembre 2024. Con una tolleranza di 5 giorni, la scadenza effettiva è il 20 settembre 2024.

  • Nuovo strumento di accertamento (“accertamento sintetico 2.0”)

Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera i 70.000 euro.

Il contribuente può dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio con redditi provenienti da anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile deve superare di almeno 1/5 quello dichiarato e deve essere almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, aggiornato ogni due anni in base agli indici ISTAT.

  • Modifiche agli avvisi bonari

Dal 1° gennaio 2025, i termini per il pagamento o la presentazione di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria vengono estesi da 30 a 60 giorni.

In caso di pagamento rateale, il termine per la prima rata è anch’esso esteso a 60 giorni. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine resta a 30 giorni. In caso di trasmissione telematica dell’avviso agli intermediari, i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni avranno un termine di 90 giorni.

  • Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

I debiti tributari o contributivi considerati per l’accesso al CPB devono essere quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, e devono essere inferiori a 5.000 euro.

Non vengono considerati i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione fino alla decadenza dei benefici relativi.

Le imprese hanno la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

  • Nuove cause di decadenza dal CPB

Si introduce la decadenza dal CPB se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite ISA o del regime forfetario (150.000 euro).

In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

  • Flat tax incrementale per soggetti ISA e forfetari

È introdotta un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza.

Le aliquote per i soggetti ISA variano dal 10% al 15% in base al punteggio (8-10: 10%, 6-8: 12%, <6: 15%).

Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.

I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono previsti entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Questo decreto rappresenta un cambiamento importante per chi è coinvolto nel concordato preventivo biennale e per i soggetti che rientrano nei regimi ISA e forfetario, apportando nuove scadenze, modalità di calcolo e strumenti di controllo fiscale.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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