Fringe Benefit auto: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192/2025 del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, in caso di contratti stipulati nel 2024, ma con consegna del veicolo dopo il 30 giugno 2025.

La disciplina transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL 19/2025 non si applica se la consegna del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, anche se il contratto è stato firmato e il veicolo ordinato entro il 2024.

In questi casi, il fringe benefit non può essere calcolato con i criteri forfettari (percentuali sul valore convenzionale chilometrico), ma deve essere determinato secondo il “valore normale” (art. 9 TUIR), ovvero il valore di mercato dell’uso privato del veicolo.

Le aziende devono prestare attenzione alla data di consegna del veicolo, non solo alla stipula del contratto. Il calcolo del fringe benefit sarà più oneroso se non si rispettano i requisiti della disciplina transitoria.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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