Credito d’imposta 4.0 e maturazione del beneficio

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 continua a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese che puntano alla digitalizzazione e all’innovazione.

Anche per il periodo d’imposta 2024, le istruzioni al quadro RU del modello Redditi 2025 non introducono novità sostanziali: non vengono infatti previsti nuovi obblighi di comunicazione per poter fruire del beneficio, confermando implicitamente che le comunicazioni ex ante ed ex post, previste dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024, non condizionano il diritto al credito, ma incidono solo sulla possibilità di utilizzarlo in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa impostazione nelle risposte a interpello n. 260/2024 e n. 69/2025,  ribadendo che il credito d’imposta si considera maturato al momento dell’effettuazione dell’investimento, ossia alla data di consegna o spedizione del bene, secondo il principio di competenza dell’art. 109 del TUIR. Le comunicazioni richieste dalla norma, quindi, hanno una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto al beneficio.

Dal punto di vista fiscale, il credito d’imposta per beni immateriali 4.0 non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP e non rileva ai fini dei limiti di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. L’importo va riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per la corretta compilazione del modello Redditi 2025:

  • nel rigo RU1 deve essere indicato il codice credito “3L”, relativo ai beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1, comma 1058-bis, della Legge n. 178/2020;
  • nel rigo RU5 va riportato l’importo del credito maturato, distinguendo tra:
    • gli investimenti effettuati nel 2024, da indicare nella colonna 1;
    • gli investimenti prenotati nel 2024 ma realizzati entro il 30 giugno 2025, da indicare nella colonna 2.

La somma complessiva va poi riportata in colonna 3.

Le istruzioni specificano inoltre che nella colonna 2 devono essere indicati solo i crediti maturati per investimenti effettuati dopo la chiusura dell’esercizio ma entro il 30 giugno 2025, purché entro il 31 dicembre 2024 sia stato effettuato un ordine vincolante e versato un acconto del 20%. Tali importi, se utilizzati in compensazione, non possono essere riportati nel rigo RU6 del modello Redditi 2025, poiché la compensazione avviene nel periodo d’imposta successivo.

Infine, nella sezione II del quadro RU, occorre compilare i righi RU130 e RU140, indicando in colonna 5 rispettivamente:

  • gli investimenti effettuati nel 2024;
  • e quelli effettuati entro il 30 giugno 2025, ma per i quali, entro il 31 dicembre 2024, risultavano già l’ordine vincolante e il versamento dell’acconto del 20%.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02/671401 – mail: fiscale@apmi.it

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