Con la Legge di bilancio 2026 fa il suo ingresso nel sistema tributario italiano una delle novità più controverse degli ultimi anni: la ritenuta d’acconto sui pagamenti tra imprese, destinata ad applicarsi, salvo ripensamenti, a partire dal 1° gennaio 2028. La misura, introdotta dall’articolo 1, commi da 111 a 115, della legge n. 199/2025, si inserisce nel più ampio pacchetto di interventi di contrasto all’evasione e agli inadempimenti fiscali, ma rappresenta al contempo un cambio di paradigma profondo nei rapporti B2B.
Per la prima volta, infatti, il meccanismo della ritenuta – tradizionalmente circoscritto ai redditi di lavoro autonomo e ad alcune fattispecie tipizzate – viene esteso in via generalizzata alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti esercenti attività d’impresa. La norma interviene direttamente sull’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, che viene significativamente ridenominato in “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi”, segnalando chiaramente l’ampliamento strutturale dell’ambito applicativo.
La decorrenza dell’istituto è fissata al 2028, con un meccanismo di introduzione graduale. Per i pagamenti effettuati nel corso del primo anno di applicazione, la ritenuta sarà pari allo 0,5% del corrispettivo pattuito, al netto dell’IVA, mentre dal 1° gennaio 2029 l’aliquota salirà all’1% a regime. La base imponibile è rappresentata dal valore della singola transazione, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, e la ritenuta dovrà essere operata all’atto del pagamento, non al momento di emissione della fattura.
Secondo la relazione tecnica, le aspettative di gettito sono tutt’altro che marginali. Il legislatore stima un recupero annuo a regime di circa 300 milioni di euro sul fronte del contrasto all’omessa dichiarazione, cui si aggiunge un recupero stimato di 734,5 milioni di euro nel 2028, destinato a raddoppiare a 1.469 milioni di euro dal 2029, in relazione al mancato o insufficiente versamento delle imposte da parte dei soggetti IRES e IRPEF. Numeri che spiegano perché, nonostante le perplessità emerse già in fase di prima formulazione, la misura non solo sia stata confermata, ma addirittura anticipata di un anno rispetto alle ipotesi iniziali.
Il legislatore ha tuttavia introdotto alcune cause di esclusione, con l’intento dichiarato di premiare i contribuenti caratterizzati da un elevato livello di affidabilità fiscale. Restano fuori dal nuovo meccanismo i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), nonché quelli ammessi al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance). L’impostazione, seppur coerente sul piano teorico, apre però a una prima criticità operativa: l’adesione al CPB è una condizione dinamica, che può intervenire anche in corso d’anno, mentre la ritenuta deve essere applicata al momento del pagamento. Ne deriva un potenziale disallineamento temporale tra status del contribuente e obblighi del sostituto, destinato a generare incertezze applicative.
Sono espressamente esclusi, inoltre, i pagamenti già soggetti alla ritenuta automatica dell’11% operata da banche e Poste Italiane S.p.A. sui bonifici “parlanti” per oneri detraibili o deducibili, in particolare in ambito di bonus edilizi. Fuori dal perimetro applicativo dovrebbero rimanere anche i contribuenti in regime forfettario, in quanto strutturalmente non assoggettati a ritenuta d’acconto, mentre non si pongono problemi di duplicazione per i lavoratori autonomi, poiché la novella riguarda esclusivamente i redditi d’impresa.
Diverso, e più problematico, è invece il caso degli esercenti attività d’impresa che già subiscono ritenuta sulle provvigioni, come agenti, rappresentanti e mediatori. L’attuale formulazione della norma non prevede alcuna esclusione specifica per tali soggetti, con la conseguenza che, in assenza di correttivi, essi si troverebbero a subire una doppia ritenuta: quella “storica” sulle provvigioni e la nuova ritenuta B2B sui pagamenti ricevuti, con evidenti profili di irragionevolezza e possibili distorsioni concorrenziali.
Sul piano operativo, le incertezze sono ancora più marcate. La concreta attuazione della ritenuta è demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà definire modalità applicative, flussi informativi e adempimenti conseguenti. In assenza di semplificazioni strutturali, l’impatto amministrativo rischia di essere enorme: gestione di un numero elevatissimo di ritenute, emissione delle certificazioni uniche, compilazione del modello 770 e riconciliazione dei versamenti. È già chiaro, peraltro, che la ritenuta non sarà gestita automaticamente dal sistema bancario, come avviene per i bonifici edilizi, ma resterà in capo ai soggetti pagatori in qualità di sostituti d’imposta.
In attesa delle disposizioni attuative, un punto appare comunque fermo: la nuova ritenuta dovrà essere operata su ogni pagamento B2B, indipendentemente dallo strumento utilizzato, e rappresenterà un anticipo forzoso di imposta per il percettore, con effetti potenzialmente rilevanti sulla liquidità delle imprese. In questo senso, più che come una misura di contrasto all’evasione in senso stretto, la ritenuta tra imprese sembra configurarsi come uno strumento di anticipazione strutturale del gettito, destinato a incidere profondamente sulla gestione finanziaria e amministrativa del tessuto produttivo.
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