Il 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento alla sua guida ufficiale riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con alcune modifiche significative in termini di versamento e gestione dell’imposta.
In particolare, a partire dal 2023, se l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse in un trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere differito fino alla fine del trimestre successivo.
Quindi se per il primo trimestre l’imposta non supera i 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre.
Per i primi due trimestri, se l’ammontare totale dell’imposta non supera i 5.000 euro, il pagamento può avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Vengono confermati i codici tributo da utilizzare per questi versamenti differiti (30 settembre o 30 novembre), ossia 2521 per il primo trimestre e 2522 per il secondo.
Per l’identificazione del trimestre di riferimento per le fatture elettroniche emesse (sia B2B che B2C), si considerano le date di consegna o di messa a disposizione precedenti alla fine del trimestre.
Le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche sono quindi:
- 1° trimestre: 31 maggio;
- 2° trimestre: 30 settembre;
- 3° trimestre: 30 novembre;
- 4° trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo (o 29 febbraio in anni bisestili).
Questo aggiornamento rappresenta un passo verso una maggiore flessibilità e semplificazione nel versamento dell’imposta di bollo, riflettendo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate verso la facilitazione degli adempimenti fiscali per imprese e professionisti.
Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

