Rottamazione quater: modalità di pagamento

L’Agenzia delle Entrate con Risposta d’interpello n. 372 del 7 luglio 2023 interviene sulla modalità di pagamento delle somme dovute, a seguito di adesione alla definizione agevolata Rottamazione-quater, dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
L’Ente ricorda che il pagamento potrà avvenire mediante:
• domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023;
• moduli di pagamento precompilati, che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione;
• presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Restano invece esclusi i pagamenti tramite compensazione modello F24.
Si ricorda che l’art. 4 del Decreto 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento
delle somme dovute a titolo di definizione agevolata come segue:
• versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
• versamento rateale nr. massimo di 18 rate (5 anni) consecutive con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023:
o le prime due, pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023,
o le restanti rate invece saranno di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata Rottamazione-quater.

Cliccare qui per accedere alle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I., tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it

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